Emendamento finalizzato a consentire la fruizione dei
benefici per la prima casa in favore del coniuge e dei parenti in linea
retta in caso di trasferimento di diritti immobiliari per causa di morte
( imposte, ipotecaria e catastale in misura fissa fino ad un valore di 250.000
euro).
Sostituisce la facilitazione prevista per il trasferimento dell’abitazione
principale del defunto
All’articolo 6 dell’Atto Camera 1750 sono apportate le seguenti
modificazioni :
- al comma 1, lettera a) le parole “ limitatamente all’abitazione
principale del defunto, la misura fissa dell’imposta si applica, in
presenza delle condizioni di cui all’articolo 1- quinquies della tariffa”
sono sostituite dalle seguenti :
- limitatamente all’abitazione , quota o diritto su di essa trasferiti
al coniuge o a parenti in linea retta per i quali ricorrano le condizioni
previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo
1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima , allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l’imposta
si applica in misura fissa fino
- al comma 1, lettera b) n. 1 quinquies), primo alinea , le parole “
- se relativa alla successione dell’abitazione principale del defunto:”
sono sostituite dalle seguenti:
- se relativa all’abitazione , quota o diritto su di essa trasferiti al coniuge o a parenti in linea retta per i quali ricorrano le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima , allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
Relazione
La dizione abitazione principale, che è valida per il dante causa
nella attuale configurazione della norma, comporta l’inibizione della
possibilità di beneficiare dell’agevolazione prima casa per
gli eredi in linea retta ed è in definitiva una condizione altamente
restrittiva e negativa sotto il profilo sociale . Si viene, infatti, a favorire
una condizione oggettiva del bene rispetto al defunto che all’atto
del trasferimento è da considerare ormai ininfluente per quest’ultimo.
La proposta di modifica è coerente con le finalità sociali
perseguite grazie alla normativa che regola le agevolazioni per l’acquisto
della prima casa tanto più qualora si consideri che queste verrebbero
a trovare applicazione in favore di soggetti di solito particolarmente deboli
come gli eredi in linea retta od il coniuge del defunto.
On.le Adriano Musi
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Emendamento finalizzato a mitigare l’eccessivo rigore
delle sanzioni per mancata emissione anche di un solo scontrino fiscale.
Con il proposto intervento verrebbe a rivivere la preesistente normativa
sanzionatoria.
All’articolo 1, dell’Atto Camera 1750, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- il comma 8 è soppresso
Relazione
La soppressione proposta non comporta di alcun onere di spesa, trattandosi
del ripristino della normativa già vigente in materia di violazioni
concernenti il rilascio di ricevute e scontrini fiscali.
On.le Adriano Musi
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Emendamento finalizzato ad elevare il valore della franchigia
prevista per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sui
trasferimenti per causa di morte e per le donazioni.
All’articolo 6 dell’Atto Camera 1750, sono apportate le seguenti
modificazioni:
-sostituire ovunque ricorra la cifra 250.000 con la seguente : “ 1.000.000”
-sostituire ovunque ricorra la cifra 180.000 con la seguente : “ 250.000”
Per conseguenza
Dopo l’articolo 6 dell’Atto Camera 1750, si aggiunga il seguente:
“Art.6 bis
Nella tariffa del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.347, l’aliquota
del 2% ovunque ricorra è elevata al 2,5%.”
L’importo totale delle maggiori entrate previste a seguito dell’emanazione
dell’articolo 6 del decreto legge dell’intervento prevede un
complessivo maggior introito di 241 milioni di euro per l’anno 2007
e di 319 milioni di europer gli anni successivi .
Attraverso il proposto emendamento si otterrebbe una maggiore equità
sociale in quanto la nuova modalità di imposizione verrebbe applicata
di fatto solo a patrimoni di elevata consistenza .
Posto che comunque in forza dell’intervento si viene a manifestare
una riduzione del gettito previsto in misura stimabile nel 60 di quanto
preventivato ( pari a circa 140 milioni di euro per l’anno 2007 e
di 180 milioni di euro per gli anni successivi) , la compensazione individuata
attraverso l’incremento dello 0,5% della imposta ipotecaria sugli
atti di trasferimento immobiliare inter vivos non agevolati consentirebbe
di ammortizzare tale riduzione laddove si ipotizzi su base annua un numero
di atti di trasferimento sottoposti a tassazione con aliquota del 2 % pari
a circa 1.500.000 per un importo unitario medio ( stimato a valore valore
normale e/o a valore catastale) di circa 250.000 euro .
On.le Adriano Musi
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Emendamento finalizzato a potenziare le strutture dell’amministrazione
centrale tributaria attraverso la stabilizzazione di dipendenti ( di 8^
e 9^ qualifica funzionale) già in ruolo presso la stessa amministrazione
e che per la loro riconosciuta competenza professionale,siano stati incaricati
per un lungo periodo di funzioni dirigenziali per le necessità organizzative
del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell’Economia
e delle Finanze. Quanto precede in forza di apposita disposizione legislativa
che disciplina la specifica ipotesi di attribuzione di incarichi unicamente
per detta amministrazione .
All’articolo 1, comma 15, dell’Atto Camera 1750 sono apportate
le seguenti modificazioni:
- nel secondo periodo, dopo le parole “enti ed organismi” si
aggiungano le seguenti: “nonché la stabilizzazione dei dipendenti
di ruolo della suddetta amministrazione, incaricati, da almeno quattro anni,
ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140”.
Per conseguenza
All’articolo 1, comma 17, dell’Atto Camera 1750 sono apportate
le seguenti modificazioni:
Al terzo periodo, dopo le parole : “ ministero dell’Economia
e delle finanze” si aggiungano le seguenti: “fino a concorrenza
massima di 350.000 euro per la stabilizzazione dei dipendenti di ruolo della
suddetta amministrazione, incaricati, da almeno quattro anni, ai sensi dell’articolo
12, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, nonché”
La modifica non comporta nuovi oneri in quanto compensata all’interno
dello stesso provvedimento attraverso l’indicazione delle modalità
di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui all’art.
1, comma 17, ultimo periodo del decreto legge, per finalità compatibili
con quelle del provvedimento in corso di conversione. La previsione di impegno
è, stimabile in circa 350.000 euro in considerazione del fatto che
i soggetti interessati sarebbero 22 unità e che essi percepiscono
attualmente uno stipendio annuo inferiore di circa 10.000 euro rispetto
ai dirigenti titolari e ai dirigenti a contratto ex art. 19, comma 6, del
d.lgs n. 165 del 2001, cui si devono aggiungere le relative ritenute previdenziali
ed assistenziali.
E’ da precisare che gli incarichi in questione esplicati ormai da
anni sono stati attribuiti ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, che era applicabile unicamente ai funzionari già appartenenti
al soppresso ministero delle Finanze che orarono transitati nel Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze.
On.le Adriano Musi
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Emendamento A.C. 1750 CAF
All’art.1 è aggiunto il seguente comma 19-bis:
“19-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio
1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole “da lire cinquecentomila
a lire cinque milioni” sono sostituite dalle parole “da euro
258 ad euro 2.582”. Il secondo periodo è sostituito dal seguente:
“La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della
dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che
non debba trovare applicazione l’art. 12 bis del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto
di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento
della suddetta sanzione”;
b) al comma 1, lettera b), le parole “da lire un milione a lire dieci
milioni” sono sostituite dalle parole “da euro 516 ad euro 5.165”;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nei casi
di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma
3 e dell’articolo 7 bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni
della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente
periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste
dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza
fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente
con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata.”;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le sanzioni per le
violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7
bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base
delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L’atto
di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma,
fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato
o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza
di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini
di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale
adozione di ulteriori provvedimenti.”;
e) al comma 3, le parole “da lire cinquecentomila a lire cinque milioni”
sono sostituite dalle parole “da euro 258 ad euro 2.582”;
2. Salvo l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano
alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia
ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo
3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998,
n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni
ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad
una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo
7 bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio
si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta
avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata
in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito
al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non
si applica alle penalità già versate alla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti
incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità
ridotte, non trova applicazione né l’art. 19, comma 1, del
DM 31 luglio 1998, né l’art. 3, comma 4 del DPR 22 luglio 1998
n. 322.”
Copertura: l’emendamento come formulato non comporta oneri aggiuntivi.
On. Adriano Musi