Atto Camera
Ordine del Giorno 9/1746-BIS/77
presentato da
ADRIANO MUSI
sabato 18 novembre 2006 nella seduta n.075
La
Camera,
premesso che:
il trattamento di fine rapporto - TFR - è sottoposto ad un regime di
tassazione separata, ma agganciata alla progressività dell'Irpef
(articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica. n. 917 del 1986) articolato
nel modo seguente:
fase di accumulazione: la somma corrispondente alla rivalutazione annua
dell'importo accantonato dal datore di lavoro è assoggettata ad
un'imposta sostitutiva in misura pari all'11 per cento (articolo 11,
comma 3 del decreto legislativo n. 47 del 2000);
fase della percezione del TFR da parte del lavoratore: in questa fase
l'imposta è determinata in via provvisoria, applicando al reddito di
riferimento al netto degli importi già assoggettati ad imposta
sostitutiva, l'aliquota individuata con riferimento all'anno in cui è
maturato il diritto alla percezione (articolo 19, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);
riliquidazione dell'imposta da parte degli Uffici finanziari: l'imposta
definitiva dovuta sul TFR viene determinata in sede di riliquidazione
da parte degli uffici finanziari, in base all'aliquota media di
tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il
diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o
minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (articolo
19, comma 1, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986);
il TFR ha subito negli ultimi anni un progressivo aggravio di
tassazione iniziato con la riforma prevista dal decreto legislativo n.
47 del 2000 e culminato con la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che a
decorrere dall'1 gennaio 2003, ha elevato l'aliquota del primo
scaglione Irpef dal 18 al 23 per cento con effetti penalizzanti in modo
significativo sui contribuenti con redditi medio - bassi;
il meccanismo previsto con la legge di riforma dell'Irpef (legge 289
del 2000) ha stabilito che la modifica degli scaglioni e l'innalzamento
delle aliquote, fino ad una determinata fascia di reddito, sia
compensata dal riconoscimento di una deduzione dall'imponibile (c.d.
deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) che
tuttavia, si applica solo con riferimento ai redditi ordinari mentre,
per il trattamento di fine rapporto assoggettato a tassazione separata
rileva solo l'effetto dovuto all'innalzamento dell'aliquota sui redditi
che fino al 31 dicembre 2002 subivano un tassazione del 18 per cento
mentre dal 1 gennaio 2003 sono passati al 23 per cento;
secondo i calcoli del Ministero dell'economia e delle finanze
l'aggravio ha riguardato tutte le indennità di fine rapporto il cui
reddito annuale di riferimento non sia superiore a 31.855 euro;
il maggior gettito derivante dall'aggravio della tassazione del TFR a
seguito della riforma fiscale del 2003 è stato calcolato in 520 milioni
di euro nel 2003, in 468 milioni di euro nel 2004, in 312 milioni di
euro nel 2005 e in circa 170 milioni di euro nel 2006 per un totale di
oltre 1500 milioni di euro in 4 anni;
un'ulteriore penalizzazione che riguarda tutti i rapporti di lavoro
cessati entro il 31 dicembre 2005, è intervenuta in conseguenza della
fine dell'applicazione, con decorrenza 1 gennaio 2006, della norma
transitoria prevista a seguito della riforma della tassazione del
trattamento di fine rapporto avvenuta con il decreto legislativo 47 del
2000 che dava diritto ad una detrazione pari a 5,6 euro per ogni mese
di maturazione corrispondente ad un importo annuale di 61,97 euro;
con il disegno di legge finanziaria per il 2007 (A. C. n. 1746 bis)
nella sua formulazione originale, la tassazione del TFR avrebbe subito
un ulteriore aggravio evitato dal Governo con la presentazione di un
proprio emendamento all'articolo 3, con il quale è stata introdotta una
clausola di salvaguardia destinata a produrre effetti per i soli
trattamenti di fine rapporto maturati successivamente al 31 dicembre
2006, per i quali è possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote
e gli scaglioni di reddito vigenti nel 2006. Questo provvedimento
tuttavia, non è intervenuto a risolvere il rilevante aggravio di
tassazione che ha inciso i trattamenti di fine rapporto sui redditi
bassi maturati antecedentemente e che, come precedentemente
evidenziato, è quantificabile in oltre 1.500 milioni di euro -:
impegna il Governo
a
riesaminare in modo sistematico le modalità di tassazione del TFR,
previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 22 dicembre 1986 e, compatibilimente con i soldi di finanza
pubblica, a realizzare l'obiettivo di un superamento dell'aggravio
fiscale sui trattamenti di fine rapporto, come determinato dall'aumento
dell'aliquota dal 18 per cento al 23 per cento della riforma Irpef
ex-lege 27 dicembre 2002, n. 289.
9/1746-bis/77. (Testo modificato nel corso della seduta)
Musi.