Ordine del giorno all’A.C 1746-bis-B
La Camera,
Considerato che -:
Il limite massimo di reddito complessivo che il familiare deve possedere per essere considerato a carico è fissato dall’art. 12, comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986,n. 917 in 2.840.51 euro (5.550.000 delle vecchie lire);
che detta soglia di reddito, calcolata al lordo degli oneri deducibili, della deduzione relativa all’abitazione principale e delle retribuzioni corrisposte da Enti ed Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica, è ferma ormai da oltre 10 anni.;
che occorre fissare una nuova soglia di reddito adeguata ad individuare una condizione di dipendenza economica dal nucleo familiare e che tenga, altresì,’ conto dell’aumento del costo della vita che si è registrato nel passato decennio;
Impegna il Governo
ad elevare nell’immediato la soglia massima di reddito per essere considerati fiscalmente a carico, nel quadro di una revisione più generale che nei prossimi anni arrivi a considerare a carico anche i percettori di pensione al di sotto del minimo che realisticamente non possono essere considerati “economicamente indipendenti”.
La Camera,
Considerato che:
-il comma 62 dell’art.3 dell’A.C. 1746-bis-B stabilisce che l'esito del controllo automatico della dichiarazione effettuato dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, non sia più reso noto al contribuente bensì all’intermediario (commercialista, CAAF, ecc.);
-la comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuente è un importante istituto di garanzia previsto dall'art. 6, comma 5. della Legge 212/2000, in base al quale l’Amministrazione Finanziaria deve comunicare l’esito della liquidazione della dichiarazione al contribuente prima di iscrivere a ruolo le maggiori imposte eventualmente dovute. In tal modo, il contribuente ha facoltà – entro un dato termine – di esporre le proprie osservazioni e prevenire indebite ed ingiuste iscrizioni a ruolo a proprio carico. .E' solamente in assenza sia di osservazioni del contribuente, sia di pagamento spontaneo, che l'Amministrazione può procede all'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte o sanzioni liquidate ed avviare la riscossione coattiva;.
-la domiciliazione del contribuente presso l’intermediario ai fini di determinati ed importanti atti fiscali - stabilita ex lege e senza alcuna manifestazione di volontà da parte dei due soggetti interessati - contraddice le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente previste a tutela:
a) della effettiva conoscenza degli atti: "l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente (art.6 comma 1 della legge 212/2000). La sede dell’intermediario non è in alcun modo un “luogo di effettivo domicilio del contribuente” e, può non assicurare “l’effettiva conoscenza” della comunicazione da parte del contribuente;
b) della “privacy” del contribuente : “gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario” ( art. 6, comma 1, terzo periodo Legge 212/2000). Mettere l’intermediario a conoscenza delle liquidazioni che interessano il contribuente, specialmente quando tra quest’ultimo e l’intermediario non intercorra più alcun rapporto di assistenza, rappresenta una evidente violazione di tale previsione;
- la disposizione in questione grava l’intermediario di responsabilità e compiti, quali sono quelli di reperimento del contribuente anche ad anni di distanza dalla prestazione di assistenza, che non gli appartengono e che non si armonizzano con le sue ordinarie e principali funzioni e che mal si conciliano con la natura volontaristica e consensualistica del suo rapporto con il contribuente;
Impegna il Governo
A ripristinare la facoltatività da parte del contribuente di eleggere domiciliazione fiscale
presso gli intermediari
On.Adriano Musi